N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

Art. 1



PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL SVILUPPO SOSTENIBILE



PROTOCOLLO «PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE»




Preambolo.
La Repubblica d'Austria,
La Repubblica Francese,
La Repubblica Federale di Germania,
La Repubblica Italiana,
Il Principato di Liechtenstein,
Il Principato di Monaco,
La Repubblica di Slovenia,
La Confederazione Svizzera,
nonche' la Comunita' Europea,
in conformita' con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;
in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;
consapevoli che il territorio alpino rappresenta un'area di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unita' ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli Stati alpini;
coscienti che le Alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale;
convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonche' come sede di importanti vie di comunicazione europea;
considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilita' degli ecosistemi pongono problemi di compatibilita' con l'incremento della popolazione locale e non, nonche' con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino;
consapevoli che questo fabbisogno non e' diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attivita' e dall'esodo rurale;
considerato che in presenza di questi rischi e' diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attivita' dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attivita' sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni;
considerato che le politiche di pianificazione territoriale, gia' praticate in modo da ridurre le disparita' e da rafforzare la solidarieta', debbono essere continuate e adattate, affinche' esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali;
coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole;
convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati;
convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico;
convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo; convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate all'equilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, puo' giustificare misure di sostegno adeguate;
convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;
hanno convenuto quanto segue:





Art. 1.




Finalita'


Gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono:
a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee;
b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici;
c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente;
d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo;
e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino;
f) rispettare le identita' regionali e le peculiarita' culturali;
g) favorire le pari opportunita' della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali;
h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per l'uso delle stesse corrispondente al loro valore reale.