Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)
Art. 2
Art. 2.
Qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle Parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle Parti interessate potra' intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata all'altra Parte ed alla Presidenza della Conferenza delle Alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. La Presidenza informera' immediatamente tutte le Parti contraenti.