Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 9
ARTICOLO 9
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sara' su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungera' da Presidente. Il Presidente dovra' essere nominato entro, tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, puo' rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sara' invitato ad effettuare le nomine.
5. Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioran-za dei voti, e le sua decisione sara' vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
6. Il tribunale disporra' di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiedera' alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciuti.
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti
1. Le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro tre mesi dalla data in cui la Parte Contraente informi per iscritto l'altra Parte Contraente essa sara' su richiesta di una di esse, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
3. Il tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che fungera' da Presidente. Il Presidente dovra' essere nominato entro, tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non siano state concordate, una delle due Parti Contraenti, in mancanza di qualsiasi altro accordo, puo' rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alle nomine entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente della Corte fosse un cittadino di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile esercitare detta funzione, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Nel caso in cui quest'ultimo fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero gli fosse impossibile per qualsiasi motivo svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti sara' invitato ad effettuare le nomine.
5. Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioran-za dei voti, e le sua decisione sara' vincolante. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese del proprio arbitro e dei suoi onorari durante i procedimenti arbitrali. Le spese per il Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
6. Il tribunale disporra' di tre mesi dalla data della scelta del Presidente per concordare norme procedurali conformi alle altre disposizioni del presente Accordo. In mancanza di tale accordo, il tribunale chiedera' alla Corte Internazionale di Giustizia di designare le norme procedurali, tenendo conto delle norme delle procedure arbitrali internazionali generalmente riconosciuti.