Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 7
ARTICOLO 7
Surrogazione
Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sara' superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Surrogazione
Nel caso in cui una Parte Contraente, ovvero una sua istituzione, abbia concesso garanzia contro rischi non commerciabili per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento secondo la garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente che garantisce, e la sua surrogazione non sara' superiore ai diritti originali. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, ovvero alle sue istituzioni, in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.