Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 5
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio
1.a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprieta', possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.
b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure, siano adottati su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le norme e disposizioni legali.
c) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' calcolato secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano difficolta' nell'accertamento del valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato in base ad una giusta valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonche' delle componenti e dei risultati delle attivita' dell'azienda stessa. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati al piu' alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile, l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sara' stato determinato dovra' essere prontamente pagato e dovra' essere rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.
Nazionalizzazione o esproprio
1.a) Gli investimenti a cui il presente Accordo fa riferimento non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i loro diritti comuni di proprieta', possesso, controllo o godimento, eccetto laddove specificatamente previsto da leggi e sentenze o ordini emanati dai Tribunali e dalle Corti di Giustizia aventi giurisdizione.
b) Gli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti ad alcuna misura che ha simile effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente tranne che per ragioni pubbliche ovvero di interesse nazionale, contro immediato, completo ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure, siano adottati su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le norme e disposizioni legali.
c) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' calcolato secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano difficolta' nell'accertamento del valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato in base ad una giusta valutazione degli elementi costitutivi e distintivi dell'azienda, nonche' delle componenti e dei risultati delle attivita' dell'azienda stessa. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati al piu' alto tasso d'interesse applicabile di crediti pubblici interni del Tesoro della Parte interessata alla data del pagamento e decorrenti dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente responsabile, l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base alla procedura di composizione delle controversie prevista dall'articolo 9 del presente Accordo. Appena il risarcimento sara' stato determinato dovra' essere prontamente pagato e dovra' essere rilasciata l'autorizzazione al rimpatrio in valuta convertibile.