Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 3
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e clausole della nazione piu' favorita
1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno Stato terzo.
2. Il trattamento accordato alle attivita' associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sara' meno favorevole di quello accordato ad attivita' analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a paesi terzi in virtu' del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.
Trattamento nazionale e clausole della nazione piu' favorita
1. Le due Parti Contraenti, all'interno dei confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi proventi dei propri investitori o degli investitori di uno Stato terzo.
2. Il trattamento accordato alle attivita' associate agli investimenti degli investitori di una delle due Parti Contraenti non sara' meno favorevole di quello accordato ad attivita' analoghe associate agli investimenti effettuati dai propri investitori o dagli investitori di un paese terzo.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad alcun vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in futuro a paesi terzi in virtu' del loro status di stato membro di Unioni Economiche e Doganali, Associazioni di Mercato Comune, Aree di Libero Scambio, Accordi Regionali o Subregionali o accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.