Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 10
ARTICOLO 10
Applicazione di altre norme
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in conformita' con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Applicazione di altre norme
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogni qualvolta, in conformita' con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.