Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 11
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente di aver svolto le rispettive procedure costituzionali.