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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

Art. 8

ARTICOLO 8
Composizione delle controversie fra investitori e Parti
Contraenti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parta Contraente, ivi comprese quelle relative all'indennizzo in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o misure analoghe e le controversie sull'ammontare dei relativi pagamenti saranno, nella misura del possibile, composte amichevolmente.
2. Qualora tale controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata la richiesta scritta, l'investitore interessato potra' demandare la disputa, a sua discrezione:

a) a qualsiasi procedura di composizione delle controversie applicabile, precedentemente concordata, in conformita' con la legislazione interna applicabile;
b) alla Corte della Parte Contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione territoriale;
c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con le Norme di Conciliazione a Arbitrato della "Commissione ONU sulla Legislazione Commerciale Internazionale" (UNCITRAL).

Per quanto riguarda l'arbitrato dell'UNCITRAL, questo si svolgera' in conformita' con gli standard di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sulla Legislazione sul Commercio Internazionale (UNCITRAL), ai sensi della Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976, adottata dall'Assemblea Centrale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:
vi saranno tre Arbitri, e se non sono cittadini delle Parti Contraenti saranno cittadini di stati che intrattengono relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti;

d) il "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti", per la richiesta delle procedure di conciliazione o arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra stati e cittadini di altri stati", ogni qualvolta, ovvero non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano fatto validamente ricorso.

Ciascuna Parte Contraente acconsente pertanto di sottoporre alle procedure dell'UNCITRAL o dell'ICSID, sopra menzionate, le controversie relative agli investimenti che dovessero insorgere fra una Parte Contraente e gli Investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Il lodo arbitrale emesso con la procedure scelta dall'investitore interessato sara' definitivo e vincolante per tutte le parti in causa. Ciascuna Parte Contraente si impegna a dare esecuzione al lodo, in conformita' con la propria legislazione nazionale. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione del Tribunale Arbitrale nei territori delle Parti Contraenti saranno conformi alla loro rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse sono parte.
7. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici ogni questione relativa a qualsiasi procedura arbitrale o giudiziaria eventualmente istituita finche' tali proceduti non siano state completate, ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale entro i termini previsti dalla decisione o dalla sentenza, ovvero qualsiasi altro termine previsto dalla legislazione internazionale o interna applicabile nel caso in questione.