Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.
Art. 4
ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a cause di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato tale investimento dovra' offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento dagli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.
Risarcimento per danni o perdite
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a cause di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato tale investimento dovra' offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento dagli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.