Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 8
Articolo 8
Un'organizzazione internazionale puo' partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.
Un'organizzazione internazionale puo' partecipare ai lavori dell'O.I.V. o esserne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione in condizioni che saranno stabilite, caso per caso dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.