Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 11
Articolo 11
L'O.I.V. avra' personalita' giuridica e si vedra' concedere da ciascuno dei membri la capacita' giuridica che potra' essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.
L'O.I.V. avra' personalita' giuridica e si vedra' concedere da ciascuno dei membri la capacita' giuridica che potra' essere necessaria per l'esercizio delle sue competenze.