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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art. 2

Articolo 2

1. Nell'ambito delle sue competenze, gli obiettivi dell'O.I.V. sono i seguenti:

a) indicare ai suoi membri misure che consentano di tenere conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della trafila vitivinicola;
b) assistere le altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative, in particolare quelle che perseguono attivita' normative;
c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle prassi e norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, al fine di migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, ed in considerazione degli interessi dei consumatori.

Al fine di conseguire questi obiettivi l'O.I.V. esercita le seguenti competenze:

a) promuovere ed orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche, al fine di soddisfare i bisogni manifestati dai suoi membri, valutarne i risultati facendo eventualmente ricorso ad esperti qualificati e garantirne, se del caso, la diffusione con mezzi adeguati:
b) elaborare, formulare e seguirne l'applicazione in collegamento con i suoi membri, in particolare nei seguenti settori:
(i) Le condizioni di produzione viticola;
(ii) Le prassi enologiche;
(iii) La definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di marketing;
(iv) I metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna;
c) sottoporre ai suoi membri ogni proposta concernente:
(i) la garanzia di autenticita' dei prodotti della vigna in particolare nei confronti dei consumatori, e soprattutto per quanto concerne le scritte riportate sull'etichettatura;
(ii) la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare le aree vitivinicole e le denominazioni di origine, designate con nomi geografici o non, che sono loro abbinati, a condizione che non mettano a repentaglio gli accordi internazionali in materia di commercio e di proprieta' intellettuale;
(iii) il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici di riconoscimento e di protezione delle specie vegetali vitivinicole;
d) contribuire all'armonizzazione ed all'adattamento delle regolamentazioni di parte dei suoi membri, oppure, ove necessario, agevolarne la reciproca riconoscenza per quanto concerne le prassi che rientrano nella portata delle sue competenze;
e) garantire la mediazione fra i paesi o le organizzazioni che ne fanno richiesta, gli eventuali costi di quest'ultima essendo a carico dei richiedenti;
f) provvedere ad un monitoraggio che consenta di valutare l'andamento scientifico o tecnico suscettibile di avere effetti significativi e sostenibili sul settore vitivinicolo, e mantenere i membri informati al riguardo in tempo utile;
g) partecipare alla protezione della salute dei consumatori e contribuire alla sicurezza sanitaria degli alimenti:
(i) mediante una vigilanza scientifica specializzata che consenta di valutare le caratteristiche proprie dei prodotti della vigna;
(ii) promuovendo ed orientando le ricerche sulle specificita' nutrizionali e sanitarie appropriate;
(iii) applicando, al di la' dei destinatari di cui all'articolo 2 paragrafo n, la diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche alle professioni mediche e sanitarie;
h) favorire la cooperazione fra i membri mediante:
(i) la collaborazione amministrativa;
(ii) lo scambio d'informazioni specifiche;
(iii) lo scambio di esperti;
(iv) l'apporto di assistenza o di consulenza di esperti, in particolare per l'elaborazione di progetti congiunti e di altri studi comuni;
i) tenere conto nelle sue attivita', delle specificita' di ciascuno dei suoi membri, quando si tratti di sistemi di produzione di prodotti della vigna e di metodi di elaborazione dei vini e di bevande liquorose di origine vitivinicola;
j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione inerenti al settore della vigna e dei prodotti della vigna;
k) contribuire alla conoscenza, o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali che vi sono connessi;
l) sponsorizzare le manifestazioni pubbliche o private il cui oggetto, non commerciale, rientra fra le sue competenze;
m) mantenere, nell'ambito dei suoi lavori, e come opportuno, un dialogo utile con gli intervenienti del settore, e concludere con questi ultimi intese appropriate;
n) raccogliere e trattare le informazioni maggiormente appropriate, garantirne la diffusione, e comunicarle:
(i) ai suoi membri ed ai suoi osservatori;
(ii) alle altre organizzazioni internazionali inter-governative e non-governative;
(iii) ai produttori, ai consumatori ed agli altri operatori della trafila vitivinicola;
(iv) agli altri paesi interessati;
(v) ai mass-media e in modo piu' ampio, al pubblico in generale.

Al fine di facilitare questa funzione d'informazione e di comunicazione l'O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, se del caso, alle organizzazioni internazionali, di fornirgli dati ed altri elementi di valutazione sulla base di richieste ragionevoli.
o) Provvedere, con regolare periodicita', a nuove valutazioni sull'efficacia delle sue strutture e procedure di funzionamento.