Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 7
Articolo 7
1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.
2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non e' regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.
1. In caso di mancato pagamento di due quote contributive per membro, diritti di voto e la partecipazione di quest'ultimo al Comitato esecutivo e all'Assemblea che si tengono successivamente all'accertamento, saranno automaticamente sospesi. Il Comitato esecutivo fissa, caso per caso, le condizioni alle quali i membri interessati possono regolarizzare le loro situazione o, a difetto, essere considerati come aventi denunciato l'Accordo.
2. In caso di mancato pagamento di tre quote contributive successive, il Direttore generale notifica questa situazione ai membri o agli osservatori interessati. Se la situazione non e' regolarizzata entro due anni a decorrere dal trentun dicembre del terzo anno, i membri o gli osservatori interessati sono automaticamente esclusi.