Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 12
Articolo 12
Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo.
Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.
Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo.
Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.