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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art. 12

Articolo 12

Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo.
Esse dovranno essere accettate dall'Assemblea generale in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3.a.