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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art. 18

Articolo 18

Ogni membro parte del presente Accordo puo' denunciarlo in qualsiasi momento mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V. ed al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore puo' decidere di ritirarsi dell'Organizzazione in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al Direttore generale dell'O.I.V.