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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

Art. 3

Articolo 3

1. Gli organi dell'O.I.V. sono:

a) l'Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) i Vicepresidenti;
d) il Direttore Generale;
e) il Comitato esecutivo;
f) il Comitato scientifico e tecnico;
g) l'Ufficio di Presidenza;
h) le Commissioni, le sotto-commissioni ed i gruppi di esperti;
i) il Segretariato.

2. Ciascun membro dell'O.I.V. e' rappresentato da delegati di sua scelta. L'Assemblea Generale, composta da delegati designati dai suoi membri e' l'organo plenario dell'O.I.V. Essa puo' delegare alcune delle sue competenze al Comitato esecutivo, quest'ultimo essendo composto di un delegato per ciascun membro. Il Comitato esecutivo puo', sotto la sua autorita' affidare alcune delle sue competenze amministrative all'Ufficio dell'O.I.V. composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dell'O.I.V., nonche' dai Presidenti delle commissioni e delle sotto-commissioni. Il presidente, il Primo vicepresidente, i Presidenti di commissioni hanno nazionalita' differenti.
3. L'attivita' scientifica dell'O.I.V. si sviluppa nell'ambito di un gruppo di esperti, di sotto-commissioni e di commissioni le quali sono coordinate da un Comitato scientifico e tecnico nel quadro di un piano strategico approvato dall'Assemblea generale.
4. Il Direttore generale e' responsabile dell'amministrazione interna dell'O.I.V., del reclutamento e della gestione del personale.
Le modalita' di reclutamento del personale devono salvaguardare per quanto possibile il carattere internazionale dell'Organizzazione.
5. L'O.I.V. puo' altresi' includere osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo che essi hanno accettato per iscritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.
6. La sede dell'Organizzazione e' a Parigi (Francia).