Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.