N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 9

Articolo 9
Il presente Accordo dovra' altresi' applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione di quest'ultima.