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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 6

Articolo 6
Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi agenzia collegata effettui un pagamento ad un investitore in base ad una garanzia assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente dovra' riconoscere la cessione di qualsiasi diritto o richiesta dell'investitore o qualsiasi dei suoi affiliati alla prima Parte contraente o qualsiasi agenzia collegata.