Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.
Art. 1
ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA
SULLA
RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
La Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita
desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi e intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese, riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali private ed accresceranno la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo:
1. con il termine "investimento" si intende ogni bene posseduto o controllato da un investitore di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla sua legislazione ed in particolare, ma non esclusivamente, include:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, quali, ipoteche, vincoli e pegni, usufrutti e diritti simili;
b) azioni, obbligazioni e titoli di societa' ed altri tipi di diritti o interessi in imprese, nonche' titoli emessi da una Parte contraente o da qualunque dei suoi investitori;
c) diritti su somme di denaro, quali prestiti o su ogni prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;
d) diritti di proprieta' intellettuale, ivi compresi, ma non limitati a diritti d'autore, brevetti, design industriali, know-how, marchi commerciali, segreti commerciali e d'affari, ragioni sociali ed avviamento;
e) ogni diritto conferito per legge o per contratto pubblico, nonche' ogni licenza, autorizzazione e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni di legge.
Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non altera la loro qualifica come investimento.
2. Con il termine "reddito" si intende qualsiasi somma derivante da un investimento, quali profitti, dividendi, "royalties", incrementi di capitale o qualsiasi compenso e spettanza di natura simile.
3. Con il termine "investitore" si intende:
a) con riferimento al Regno dell'Arabia Saudita:
I. le persone fisiche che abbiano la nazionalita' del Regno dell'Arabia Saudita in conformita' con la legge del Regno dell'Arabia Saudita;
II. qualsiasi entita' avente o non avente personalita' giuridica, e costituita in conformita' alla legislazione del Regno dell'Arabia Saudita ed avente la sua sede principale nel territorio di quel Paese, quali societa' di capitali, societa' di persone, cooperative, imprese, uffici, fondi, organizzazioni, fondazioni ed associazioni, ed altre entita' simili indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno;
III. il governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni ed autorita' finanziarie quali la Saudi Arabian Monetary Agency, i fondi pubblici ed altre istituzioni governative analoghe esistenti in Arabia Saudita;
b) con riferimento alla Repubblica italiana:
I. gli italiani nell'accezione data a questo termine dalla Costituzione della Repubblica italiana;
II. qualsiasi persona giuridica, nonche' qualsiasi societa' commerciale o di altra natura o associazione aventi o non aventi personalita' giuridica, costituita in conformita' alle leggi ed avente sede nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che le sue attivita' abbiano o meno scopo di lucro.
4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti esercitano la propria sovranita', e diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA
SULLA
RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI
La Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita
desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi e intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese, riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali private ed accresceranno la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo:
1. con il termine "investimento" si intende ogni bene posseduto o controllato da un investitore di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla sua legislazione ed in particolare, ma non esclusivamente, include:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, quali, ipoteche, vincoli e pegni, usufrutti e diritti simili;
b) azioni, obbligazioni e titoli di societa' ed altri tipi di diritti o interessi in imprese, nonche' titoli emessi da una Parte contraente o da qualunque dei suoi investitori;
c) diritti su somme di denaro, quali prestiti o su ogni prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;
d) diritti di proprieta' intellettuale, ivi compresi, ma non limitati a diritti d'autore, brevetti, design industriali, know-how, marchi commerciali, segreti commerciali e d'affari, ragioni sociali ed avviamento;
e) ogni diritto conferito per legge o per contratto pubblico, nonche' ogni licenza, autorizzazione e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni di legge.
Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non altera la loro qualifica come investimento.
2. Con il termine "reddito" si intende qualsiasi somma derivante da un investimento, quali profitti, dividendi, "royalties", incrementi di capitale o qualsiasi compenso e spettanza di natura simile.
3. Con il termine "investitore" si intende:
a) con riferimento al Regno dell'Arabia Saudita:
I. le persone fisiche che abbiano la nazionalita' del Regno dell'Arabia Saudita in conformita' con la legge del Regno dell'Arabia Saudita;
II. qualsiasi entita' avente o non avente personalita' giuridica, e costituita in conformita' alla legislazione del Regno dell'Arabia Saudita ed avente la sua sede principale nel territorio di quel Paese, quali societa' di capitali, societa' di persone, cooperative, imprese, uffici, fondi, organizzazioni, fondazioni ed associazioni, ed altre entita' simili indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno;
III. il governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni ed autorita' finanziarie quali la Saudi Arabian Monetary Agency, i fondi pubblici ed altre istituzioni governative analoghe esistenti in Arabia Saudita;
b) con riferimento alla Repubblica italiana:
I. gli italiani nell'accezione data a questo termine dalla Costituzione della Repubblica italiana;
II. qualsiasi persona giuridica, nonche' qualsiasi societa' commerciale o di altra natura o associazione aventi o non aventi personalita' giuridica, costituita in conformita' alle leggi ed avente sede nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che le sue attivita' abbiano o meno scopo di lucro.
4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti esercitano la propria sovranita', e diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.