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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 5

Articolo 5
Ciascuna Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:
a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi, remunerazioni e compensi;
c) ripagamento dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui all'Articolo 4.