Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.
Art. 5
Articolo 5
Ciascuna Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:
a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi, remunerazioni e compensi;
c) ripagamento dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui all'Articolo 4.
Ciascuna Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:
a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
b) redditi, remunerazioni e compensi;
c) ripagamento dei prestiti;
d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
e) risarcimento di cui all'Articolo 4.