Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.
Art. 7
Articolo 7
(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
(2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.
(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.
(2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.