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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 8

Articolo 8
Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale gia' esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti contraenti, oltre al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte contraente ad un trattamento piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo, detto regolamento dovra', nella misura in cui esso e' piu' favorevole, prevalere sul presente Accordo in questo contesto.