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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Protocollo

PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato in aggiunta le seguenti disposizioni da considerarsi quali parti
integranti del presente Accordo.
(1) Con riferimento all'Articolo 1
Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti
di cui al presente Accordo.
(2) Con riferimento al1'Articolo 2
Gli investimenti effettuati, in conformita' alla legislazione di una delle due Parti contraenti nell'ambito di applicazione della legislazione di quella Parte contraente, da investitori dell'altra Parte contraente dovranno godere della protezione completa
dell'Accordo.
(3) Con riferimento all'Articolo 3
a) Quanto segue dovra', in particolare, essere considerato "trattamento meno favorevole" ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo (3): trattamento ineguale in caso di restrizioni nell'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibile e mezzi di produzione o ogni altro tipo di operazioni; trattamento ineguale nel caso di impedimento alla commercializzazione dei prodotti all'interno ed al di fuori del Paese, nonche' altre misure aventi effetti analoghi. Le misure che devono essere adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di altro tipo, sanita' pubblica o moralita' non dovranno essere considerate "trattamento meno favorevole" ai sensi
dell'Articolo 3.
b) Le disposizioni dell'Articolo 3 non obbligano una Parte contraente da estendere alle persone fisiche o alle societa' residenti nel territorio dell'altra Parte contraente i privilegi, le esenzioni e le riduzioni fiscali che, ai sensi della sua legislazione fiscale, sono concessi soltanto alle persone fisiche ed alle societa' residenti nel
suo territorio.
c) Le Parti contraenti dovranno, nell'ambito della loro legislazione nazionale, considerare favorevolmente le richieste di entrata e soggiorno delle persone di ciascuna delle due Parti contraenti che intendono entrare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento; lo stesso dicasi per i dipendenti di ciascuna delle due Parti contraenti che, in relazione ad un investimento, intendono entrare nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggiornarvi per svolgere la propria occupazione. Anche le richieste di permessi di lavoro dovranno essere considerate
favorevolmente.
(4) Con riferimento all'Articolo 4
Un investitore ha diritto di chiedere un risarcimento a seguito di un intervento del governo nella societa' in cui e' stato effettuato l'investimento, nel caso in cui la sua sostanza economica sia
gravemente compromessa.
(5) Ogni qualvolta debbano essere trasportate merci e persone in relazione ad un investimento, ciascuna Parte contraente non dovra' escludere o ostacolare le imprese di trasporto dell'altra Parte contraente e dovra' rilasciare i necessari permessi per garantire
detto trasporto.
(6) Le Parti contraenti convengono di effettuare consultazioni, su richiesta di una delle due Parti contraenti, per risolvere le controversie relative all'Accordo o per discutere qualsiasi questione
relativa all'interpretazione e applicazione dell'Accordo.
FATTO a Gedda il 10 settembre 1996, in duplice copia, in lingua
italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in
lingua inglese.




PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL
REPUBBLICA ITALIANA REGNO DELL'ARABIA SAUDITA


Parte di provvedimento in formato grafico