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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 11

Articolo 11
(1) Le controversie concernenti gli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
(2) Qualora tali controversie non possano essere composte, ai sensi del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi dalla data della sottomissione della richiesta per la composizione, esse saranno, su richiesta dell'investitore interessato, sottoposte al tribunale competente della Parte contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento o sottoposte ad arbitrato ai sensi della Convenzione del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati.
(3) Qualora le controversie siano sottoposte, in conformita' al paragrafo (2), al tribunale competente della Parte contraente, l'investitore non potra' affidarsi al contempo all'arbitrato internazionale. Qualora la disputa sia sottoposta ad arbitrato, il lodo dovra' essere vincolante e non appellabile o sottoposto a qualsiasi appello o altra misura se non quelle previste da detta Convenzione. Il lodo dovra' essere applicato in conformita' alla legislazione nazionale.