Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1978, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Art. 2.
E' approvato in lire 64.443.626.655.000 il totale generale delle spese dello Stato per l'anno finanziario 1978.
Art. 3.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 4.500.000.000.
Art. 5.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.900.000.000.
Art. 6.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1978, e' autorizzata in lire 24 miliardi e 402.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Art. 7.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 8.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 250 miliardi.
Art. 9.
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 24.000.000.
Art. 10.
Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.500.000.000.
Art. 11.
Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000.
Art. 12.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.457.597.000.
Art. 13.
In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 215.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 45 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Art. 14.
Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1978.
Le annualita' occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1978 e fino al 2007.
Art. 15.
In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1978, e' stabilita in lire 30.000.000.000.
Art. 16.
Per l'anno finanziario 1978 e' autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade - a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario - dell'onere di lire 26.244.577.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Art. 17.
A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1978 e' autorizzato il versamento della somma di lire 55.726.082.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1978.
E' altresi' autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade - a carico del capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario - della somma di lire 273.918.000 relative alle rate scadenti il 1 gennaio 1978 dei mutui di cui al precedente comma.
Art. 18.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 60 milioni.
Art. 19.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12 miliardi e 70 milioni.
Art. 20.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, resta determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 537.515.460.000.
Art. 21.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 559.025.258.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1978.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Art. 22.
Per l'anno finanziario 1978, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 112.169.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 110.669.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Art. 23.
Ai sensi dell'articolo 10 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 70.163.000.000.
Art. 24.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo e' iscritta la somma di lire 34 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
Art. 25.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa e' determinata, per l'anno finanziario 1978, in lire 10.812.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Art. 26.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.231.595.333.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1978.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere per il periodo 1 gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Art. 27.
Per l'anno finanziario 1978, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II III, IV, X, XIV e XV ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 366.456.813.000 ed in lire 559.746.491.000.
Art. 28.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma" e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 21.000.000.000.
Art. 29.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Art. 30.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 31.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Art. 32.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione di referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 6861 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ai capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Art. 33.
Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di L. 15.411.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;.
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dello ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Art. 34.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Art. 35.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802 e 9525 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli, relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Art. 36.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Art. 37.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonche' ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
Art. 38.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3843,
4027. 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 39.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1978, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.
Art. 40.
Il Ministro del tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1977 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che puo' tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 e' stabilito nella somma di lire 48.000 miliardi.
E' data facolta', altresi', al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Art. 41.
Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Art. 42.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 43.
Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.
Art. 44.
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 118 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 45.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 13 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 46.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Art. 47.
Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 10 miliardi.
Art. 48.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunita' europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee del 17 febbraio 1975, n. 397/75 e n. 398/75 relativi alla istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si fara' fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50.
Per le operazioni di spesa connesse all'accertamento di somme a titolo di "risorse proprie" delle Comunita' europee, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre 1977, a titolo di "risorse proprie" delle Comunita' europee, sono riferite alla competenza dell'anno finanziario 1978, ai fini della correlativa spesa.
Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i Paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dalla Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia". Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.
Le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Art. 51.
In relazione all'andamento dei proventi per "risorse proprie" (prelievi agricoli, dazi, importi compensativi, diritti di compensazione, contributi zucchero) quale risulta con riferimento alla previsione, il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestivita' di erogazione degli stessi proventi per "risorse proprie" alla Commissione delle Comunita' europee - giusta quanto previsto dal regolamento n. 2/71 del Consiglio e successive modificazioni - e' autorizzato, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli nn. 3970, 3971, 3972, 3980, 3981, 3982, 3983 e 3988 dello stato di previsione dell'entrata e del correlativo capitolo n. 5971 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.
Art. 52.
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata n. 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia", ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1977 sono riferiti alla competenza dell'anno 1978 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
Art. 53.
Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunita' europee.
Art. 54.
Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1° gennaio 1978 - a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 - dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, sezione garanzia", ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.
Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni
relative
Art. 55.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Art. 56.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 57.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1978, e' stabilito in 100.
Art. 58.
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sara' stabilita, per l'anno finanziario 1978, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sara' iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 59.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, degli stanziamenti - pari a quelli previsti dalla legge 23 dicembre 1976, n. 874, concernente approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 - occorrenti per l'attribuzione di somme agli Enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.
Art. 60.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1978, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province ed a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.
Art. 61.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5475 e 5476 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978.
Art. 62.
Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per la attuazione della riforma tributaria.
Art. 63.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2704, 2811, 3105 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 64.
Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 65.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 66.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.
Art. 67.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1978 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Art. 68.
Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.
Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni relative
Art. 69.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 70.
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in lire 45 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1977.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.
Art. 71.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1134 e 1142 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 72.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e
disposizioni relative
Art. 73.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Art. 74.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 75.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero, di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 76.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1978, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
relative
Art. 77.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Art. 78.
Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1978, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.
Art. 79.
Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000.
Art. 80.
Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 9 giugno 1977, n. 358, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978, concernente il contributo all'Agenzia spaziale europea (ASE), e' previsto in lire 55 miliardi.
Art. 81.
Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73, e' fissato in lire 200 milioni.
Art. 82.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennita' al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
Art. 83.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
Art. 84.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e' determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 390.000.000.
Art. 85.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 86.
E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1978, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
disposizioni relative
Art. 87.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1978 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 88.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di lire 43.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.
Art. 89.
Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.
Art. 90.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.
Art. 91.
Ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1975, n. 32, il contributo a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 22.500.000.000.
Art. 92.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1754 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative
Art. 93.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Art. 94.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni.
Art. 95.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1978, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Art. 96.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 milioni.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamita' pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 200 milioni.
Art. 97.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 98.
Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri puo' provvedere, su delega del Ministro dell'interno, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con facolta' analoghe a quelle dei dirigenti generali.
Art. 99.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1978, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Art. 100.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1978, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
Art. 101.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1978, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Art. 102.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonche' il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1978, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni
relative
Art. 103.
E' autorizzato il pagamento delle spese, del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 104.
E' autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di lire 129.900.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
d) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;
e) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
Art. 105.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.500.000.000, di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche' in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.
Art. 106.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.500.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.
Art. 107.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.
Art. 108.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 109.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Art. 110.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
Art. 111.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.
Art. 112.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 10.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.
Art. 113.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Art. 114.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.
Art. 115.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 10 giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonche' dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, numero 206;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 -- primo comma - della legge 26 aprile 1976, n. 176;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178;
alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237;
alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 8404, 8441 e 8442 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 10 luglio 1977, n. 404.
Art. 116.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 117.
Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.
Art. 118.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1978, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242.
I prelevamenti dal detto fondo, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Art. 119.
Alle spese di cui ai capitoli 149 e 163 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle previste dalla legge 24 febbraio 1971, n. 92.
Art. 120.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1978, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Art. 121.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1978 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1978 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.
Art. 122.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1978 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1978.
Art. 123.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1978 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni
relative
Art. 124.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Art. 125.
Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e n. 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 126.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Art. 127.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 128.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1978, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Art. 129.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 35.500.000.000.
Art. 130.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Stato di previsione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e disposizioni relative
Art. 131.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 132.
L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1978, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Art. 133.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dello articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Art. 134.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 135.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.
Art. 136.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1978, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Art. 137.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 138.
Alle spese di cui ai capitoli n. 197, n. 198, n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 139.
Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539, e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 140.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1978, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dello articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative
Art. 141.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Art. 142.
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1978 le seguenti spese:
lire 135.000.000.000 per la costruzione e l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57;
lire 168.200.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38;
lire 120.000.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 372;
lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;
lire 10.924.140.000 per studi ed esperienze;
lire 650.000.000 per la difesa aerea;
lire 10.700.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 63.707.952.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dello Esercito, lire 18.499.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74 miliardi 568.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle citate leggi n. 57 del 1975, n. 38 del 1977 e n. 372 del 1977.
Art. 143.
Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978.
Art. 144.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 nonche' delle leggi 10 aprile 1954, numero 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
Art. 145.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.
Art. 146.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1833, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,- sulla contabilita' generale dello Stato.
Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.
Art. 147.
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 - alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonche' per provvedere a fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1978, come segue:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.150.000.000;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.500.000.000;
Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.650.000.000;
Arma dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . L. 4.700.000.000.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Art. 148.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1978, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Art. 149.
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.000;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.500;
b) militari aiuto-specialisti:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.000;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.280.
Art. 150.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in 70 unita'.
Art. 151.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti. . . . . . n. 20;
guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 50.
Art. 152.
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in 70 unita'.
Art. 153.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . . . . . . n. 100;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 24;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70.
Art. 154.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1978, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000;
graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . n. 21.000.
Art. 155.
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unita'.
Art. 156.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1978, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000;
sergenti raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . n. 600;
sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . . . . n. 4.000;
sottocapi raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . n. 1.200.
Art. 157.
A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9.000;
graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . n. 1.300.
Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti aria classe che viene chiamata alle armi, e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 6.300 unita'.
Art. 158.
Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, come appresso:
Ufficiali:
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . n. 30;
Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12;
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60.
Sottufficiali:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9;
Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3;
Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.
Art. 159.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978 (Elenco n. 3).
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
disposizioni relative
Art. 160.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Art. 161.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.700.000.000.
Art. 162.
Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il contributo a favore dello Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 100.000.000.
Art. 163.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Art. 164.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 165.
E' approvato il bilancio relativo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1978 - soppressa ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - che viene annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.
Art. 166.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1978, le variazioni al bilancio dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e disposizioni relative
Art. 167.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 168.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo numero 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 169.
Il contributo dello Stato al Comitato nazionale per l'energia nucleare previsto dal secondo comma dello articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 726, e' complessivamente stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 131,8 miliardi, di cui lire 60 miliardi relative all'autorizzazione di spesa di lire 240 miliardi per il quadriennio 1975-78 e lire 71,8 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi.
Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative
Art. 170.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Art. 171.
Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.
Art. 172.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 100.000.000.
Art. 173.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 20.000.000.000.
Art. 174.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1978, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 175.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' stabilito, per l'anno 1978, in lire 480.000.000.000.
Art. 176.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1978, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.
Art. 177.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 178.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1978, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.
Art. 179.
In relazione al disposto dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, ed alla eventuale soppressione degli enti mutualistici ivi indicati, i contributi dello Stato erogati agli enti stessi, per l'anno finanziario 1978, devono essere utilizzati per dodicesimi.
Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e
disposizioni relative
Art. 180.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 181.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 182.
I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 22.000 milioni ed lire 13.323,5 milioni.
Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e
disposizioni relative
Art. 183.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
Art. 184.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.
Art. 185.
La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa e' fissata, per l'anno finanziario 1978, in lire 120.000.000.
Art. 186.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2066 e 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 187.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e
disposizioni relative
Art. 188.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 189.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni
relative
Art. 190.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Art. 191.
La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili e' elevata, per l'anno finanziario 1978, di lire 113.100.000.000.
Art. 192.
Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, e' stabilito per l'anno finanziario 1978, in L. 100.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 1578 dello stato di previsione della sanita' per il medesimo anno finanziario.
Art. 193.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1978, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Art. 194.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 195.
Per l'anno finanziario 1978 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attivita' dell'istituto superiore di sanita', ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e' stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 1.000.000.000.
Art. 196.
Per l'anno finanziario 1978 il contributo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e' stabilito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164, in lire 275.000.000.
Art. 197.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e
disposizioni relative
Art. 198.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
Art. 199.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2562, 2563 e 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 191123, n. 2440, sulla contabilita' generale di Stato.
Art. 200.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e
disposizioni relative
Art. 201.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1978, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
Art. 202.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.
Art. 203.
Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 850.000.000.
Art. 204.
Ai sensi dell'articolo 22 - primo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione e' stabilita, per l'anno finanziario 1978, rispettivamente in lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 200 milioni e lire 100 milioni.
Art. 205.
A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1978; il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 206.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 con le tabelle allegate.
Art. 207.
E' data facolta' al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, nonche' certificati speciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.
L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito del Tesoro non puo' superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese - maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario - ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza e del rimborso suddetti.
Detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del tesoro 5 per cento e 7 per cento in scadenza al 1 aprile 1978 e 5,50 per cento in scadenza al 1 gennaio 1979.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.
I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, eccettuato il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.
I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1978, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 208.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1978 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorche' riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 209.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorche' facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1977-78 e 1978-79, restano stabilite, per l'anno finanziario 1978, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 210.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1978, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Art. 211.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
Art. 212.
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedere, altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 213.
Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa di bilancio per l'anno finanziario 1978.
Tale ripartizione e' realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, cui abito e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.
Art. 214.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".
Art. 215.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Art. 216.
Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1978, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1978.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.
Art. 217.
I contributi iscritti in bilancio, per l'anno finanziario 1978, a favore degli enti indicati nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, debbono essere erogati mensilmente per dodicesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1978
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli; BONIFACIO
Tabelle
TABELLE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 30/06/1978, n. 181 ha disposto che "alla pag. 26, nell'"Allegato 2 al quadro generale riassuntivo (II)", il totale della colonna "Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato", deve leggersi 743.222 in luogo di 734222;
alla pag. 69 il numero del capitolo concernente "Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni", deve leggersi 4418 in luogo di 4148;
alla pag. 421 il capitolo contraddistinto dal n. 4622 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi, ecc. ", deve intendersi come non scritto".
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 30/06/1978, n. 181 ha disposto che "alla pag. 26, nell'"Allegato 2 al quadro generale riassuntivo (II)", il totale della colonna "Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato", deve leggersi 743.222 in luogo di 734222;
alla pag. 69 il numero del capitolo concernente "Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni", deve leggersi 4418 in luogo di 4148;
alla pag. 421 il capitolo contraddistinto dal n. 4622 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi, ecc. ", deve intendersi come non scritto".