N NORME. red.it

Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana".

Art. 1.


L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.