Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1 gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare.
Art. 1.
A favore del. Gruppo Medaglie d'oro al valor militare e autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.900.000, ad integrazione delle sovvenzioni concesse per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 rispettivamente con l'art. 15 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, e con l'art. 15 della legge 10 luglio 1952, n. 910.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' alla determinazione del contributo annualmente con la legge di bilancio.