Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile.
Art. 1.
Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.