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Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

Art. 1.

(Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico)


Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".