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Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta' di Venezia.

Art. 1.


Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, e' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.