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Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Art. 1.


L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia istituita con legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e' soppressa alla data del 31 dicembre 1975.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.