Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione.
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a predisporre un piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Per i territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici potra' utilizzare il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il Mezzogiorno.
Saranno sentite le Regioni a statuto speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale.