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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

Art. 9.


L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Le aree abbandonate ai sensi del precedente articolo 4 passano a far parte del patrimonio comunale.
Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato puo' richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall'articolo 1, o assegnarle in proprieta', con i criteri dell'articolo 5, per la ricostruzione di edifici privati.
Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi.
Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".