Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
Art. 40.
L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge e' assunto a carico dello Stato.
La spesa relativa fara' carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, gia' elevato a lire 2.000 milioni dall'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che e' ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni.
L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1969.