Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
Art. 45.
Le opere dipendenti dai terremoti del gennaio 1968 sono comprese fra quelle previste dalla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.