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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

Art. 22.


Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono sostituiti dai seguenti:
"L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.
Negli stessi comuni si applicano altresi' le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia".
Sono convalidati gli atti di approvazione dei progetti, di impegno di spesa e di liquidazione dei contributi, emanati dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 29 luglio 1968, n. 858, e l'entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' convalidate le procedure per gli appalti effettuate nel periodo anzidetto od in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.