Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
Art. 5.
Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.