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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

Art. 8.


Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e' sostituito dai seguenti:
"Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresi' alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonche' alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.
Il Ministero dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".