Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.
Art. 7.
Il termine stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.