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Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

Art. 41.


Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I contributi previsti dal comma precedente vengono liquidati anche a tutte le imprese di cui al primo comma del predetto articolo 37, ubicate nel comune di Campobello di Mazara.