Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. (16G00224)
Trattato-art. V
Articolo V
Pena di morte
1. In nessun caso sara' irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata.
2. Quando i fatti per i quali e' stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sara' irrogata e si applichera' in sua vece una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale prevista dallo stesso ordinamento.
3. Quando per i fatti peri quali e' stata chiesta l'estradizione e' stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sara' concessa solo dopo che detta pena sara' stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.