Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. (16G00224)
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE DEL 27 FEBBRAIO 2002
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate «le Parti»,
desiderando regolamentare l'applicazione del Trattato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia; considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani; concludono il presente Protocollo addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:
Articolo 1
Quando una Parte richieda all'altra l'estradizione di una persona condannata in contumacia, l'estradizione e' concessa se la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'estradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l'estradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominate «le Parti»,
desiderando regolamentare l'applicazione del Trattato di estradizione sottoscritto tra le due Repubbliche a Roma il 27 febbraio 2002 in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia; considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale dei rispettivi Paesi con riferimento alle sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani; concludono il presente Protocollo addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:
Articolo 1
Quando una Parte richieda all'altra l'estradizione di una persona condannata in contumacia, l'estradizione e' concessa se la Parte richiedente dimostra che il proprio ordinamento prevede istituti idonei che assicurino, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'estradizione, il diritto alla impugnazione della sentenza di condanna o il diritto ad un nuovo processo, se risulta che l'estradando non ha avuto effettiva conoscenza del processo.