N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. (16G00224)

Art. 17


Articolo 17

1. I dati personali possono essere scambiati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo.
2. I dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo devono ricevere un livello di protezione equivalente al livello di protezione previsto nel territorio della Parte Contraente che li fornisce.
3. Le Parti Contraenti si trasmettono le norme pertinenti al presente Articolo, relative alla protezione dei dati personali dei rispettivi Stati.
4. Lo scambio dei dati personali non potra' avvenire prima che le Parti Contraenti abbiano convenuto, in conformita' con quanto previsto al precedente paragrafo 2, che il livello di protezione e' equivalente nel territorio di entrambe le Parti Contraenti.