N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. (16G00224)

Art. 5


Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare, quelle che entrano od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.