Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. (16G00224)
Art. 16
Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorita' che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della suddetta Unione.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorita' che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della suddetta Unione.
5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.