Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)
Art. 95
Art. 95
Scienza e tecnologia
1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:
a) lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;
b) l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
c) attivita' comuni di RST;
d) attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attivita' RST.
3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprieta' intellettuale.