Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)
Art. 49
Art. 49
Documentazione di gara
1. L'ente appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa delle questioni di cui all'appendice VIII dell'allegato 1 del presente accordo, se non gia' contenuta nell'avviso di gara d'appalto.
2. Su richiesta, l'ente appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purche' tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti.
3. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o apporta modifiche all'avviso o alla documentazione di gara, e' tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l'avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara:
a) informandone, ove noti, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalita' utilizzate per trasmettere le informazioni originarie;
b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.