Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. (16G00199)
Art. 8
Art. 8
Lotta contro la proliferazione delle armi
di distruzione di massa e dei relativi vettori
1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali.
2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le Parti convengono che la presente disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le Parti convengono inoltre di:
a) adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
b) creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Le Parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le Parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.